Normativa di Riferimento per la Sezione

Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

area-polo

area sicurezza covid19

faqbanner


canale-telegram-itis


Cerca

alternanza-scuola-lavoro

 

ALBO-PRETORIO-itisgalilei-roma

amm-trasp-itisgalilei-roma

moduli2019

pon2014-2020

     Logo-radio-galileo

We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience.

By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.