E' ineludibile criterio di buona gestione nonché obbligo di legge, D.Lgs. 81/08 - Tit. II - art. 64, preservare in adeguato stato funzionale e mantenere sempre libere da ostacoli le vie di esodo deputate al deflusso delle persone nei casi di emergenza. In particolare, sono destinati all'uso esclusivo in caso di evacuazione conseguente ad allarme: le scale esterne di emergenza, i relativi piani di collegamento e le relative porte di accesso.
Si dispone pertanto l’assoluto DIVIETO all’utilizzo delle suddette strutture esterne come normale transito e come luoghi di sosta o di assembramento.
Ugualmente è fatto divieto di sostare su scale interne, porte di emergenza e pianerottoli che costituiscono anche vie di esodo.