E’ fatto obbligo a tutto il personale, in particolare ai collaboratori scolastici, di vigilare attentamente sulle uscite dalle aule degli studenti, che si recanonei bagni o in altri luoghi dell’Istituto. Come già più volte rilevato da questa Dirigenza, il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 che titola “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (13G00147)” – GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013 – entrato in vigore il 12/09/2013, impone all’art. 4, in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari (cancelli e cortili pertanto sono inclusi). Chiunque fosse sorpreso a violare il divieto di fumo di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari comminate dal Consiglio di questo Istituto.